Premessa e Legislazione

PREMESSA

La montagna per la sua particolare conformazione e per la varietà dei suoi fenomeni può riservare cattive sorprese. A chiunque può succedere un infortunio banale come inciampare in un sasso o scivolare su di un terreno accidentato ma anche valanghe, crepacci, frane, bufere, quote elevate, congelamenti, perdita di orientamento  sono dei possibili pericoli a cui andiamo incontro e quindi è bene conoscere alcuni nozioni di primo intervento.

Riuscire a gestire bene e con giusto atteggiamento una situazione di emergenza può salvare una vita.

Le note che seguono sono da intendersi come una traccia di comportamento e servono a riconoscere la gravità, prestare il primo soccorso in attesa di personale competente.

tutte le nozioni sono state tratte da manuali, libri e siti professionali. I diritti sono riservati ai legittimi proprietari.

*Manuale Club Alpino Italiano – Montagna da vivere Montagna da Conoscere –  Edizione speciale 150° anniversario;
**Manuale di Escursionismo e sicurezza in montagna – Davide Zangirolami – Ediz. Priuli & Verlucca.

LEGISLAZIONE

Omissione di soccorso

Di fronte a un malore o a un incidente, è obbligo del cittadino intervenire, altrimenti compie un reato di omissione di soccorso, punibile penalmente con la reclusione, pena aggravata se dal mancato soccorso deriva un peggioramento della situazione o il decesso dell’infortunato.
In base all’articolo 593 del codice penale il cittadino non è obbligato a intervenire direttamente, soprattutto se non è esperto, ma deve avvertire le autorità predisposte: il numero per le emergenze sanitarie è il 118, e in alternativa si può chiamare il numero di pronto intervento 113.

Lesioni colpose

Se il soccorso viene prestato direttamente, il soccorritore lo fa a suo rischio e pericolo.
In altre parole deve cercare di proteggere la sua incolumità e deve anche assumersi la responsabilità del suo intervento. Se per disgrazia il soccorso prestato determinasse un peggioramento della situazione o un decesso, il soccorritore incorrerebbe nei reati di lesioni personali colpose o peggio ancora di omicidio colposo.
Il termine “colposo” indica una non volontarietà della conseguenza negativa, di cui tuttavia è responsabile per negligenza o imperizia.
Per questo è bene non intervenire direttamente, in mancanza di una certa esperienza e preparazione.

Lo stato di necessità

L’articolo 54 del codice penale, tuttavia, mitiga i rischi per il soccorritore, stabilendo che non è punibile chi provoca un peggioramento o un decesso dell’infortunato, se costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. In altre parole, se l’infortunato è in grave pericolo di vita e non è possibile agire altrimenti, anche un soccorso maldestro o un tentativo di soccorso è preferibile al lasciare l’infortunato a se stesso. Naturalmente il criterio di stato necessità è soggettivo e viene valutato caso per caso. Inoltre, l’intervento deve essere proporzionale al pericolo.

 

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