Estratto dal regolamento generale rifugi – Commissione centrale rifugi e opere alpine

Prenotazione pernottamenti

Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire l’intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide – salvo patto contrario – sino alle
ore 18.00, dopodiché i posti saranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo degli alpinisti/escursionisti. Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento, a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti delle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione di soccorso. È data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo esigenze locali, sia le modalità di prenotazione dei pernottamenti che le precedenze nell’assegnazione degli stessi (Soci CAI, equiparati, ecc.). II Gestore/Custode deve adoperarsi, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti la possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno il ricovero, facendo conto sul loro spirito di adattamento. Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza è vietata una permanenza prolungata se non motivata da condizioni atmosferiche tali da
impedire il prosieguo dell’ascensione o il ritorno a valle.

Riunioni – Pubblicità

Le riunioni nei rifugi devono essere autorizzate dalle Sezioni di appartenenza: potranno essere consentite soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere alpinistico-sociale. All’interno dei rifugi è assolutamente vietata la esposizione di cartelli pubblicitari, nonché di manifesti, giornali murali e simili, se non stampati a cura del CAI e la vendita di oggetti non attinenti all’attività svolta dal Sodalizio. È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, ecc. di interesse alpinistico.

Tariffario

A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito “Tariffario stagionale”, comprendente quote fissate dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine e prezzi stabiliti dalle Sezioni di appartenenza dei rifugi. II Tariffario CAI (con l’indicazione del recapito della Sezione di appartenenza, dell’Ispettore del rifugio e del Gestore/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata, chiara visione e consultazione. Qualora imposta da normative locali, dovrà essere affissa anche la tabella dei prezzi, redatta su apposito modello fornito dall’Ente impositore. Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità, possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tale caso saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa.

Comportamento nei rifugi

Chi entra in un rifugio ricordi che è ospite del Club Alpino Italiano: sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto tale) e il Gestore/Custode possono offrire. Il Gestore/Custode ricordi che il rifugio del CAI, è la casa degli alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti. Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo. Nei rifugi muniti di impianto di illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo il “notturno”. Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione.

L’ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d’uso di locali od attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione, d’intesa con il Gestore/Custode. Resta comunque vietato l’accesso ai focali di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera.

È inoltre vietato fumare nelle camere e nei locali adibiti alla consumazione dei pasti. Non si possono introdurre animali nei rifugi. All’interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non è permesso l’uso di apparecchi radiotelevisivi, giradischi, apparecchi di amplificazione ecc. II Gestore/Custode può utilizzare apparecchi radiotelevisivi esclusivamente nei locali a lui riservati.

Trattamenti soci

Nei limiti stabiliti dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine, i Soci del CAI fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci.

La qualifica di Socio del CAI deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell’anno in corso o recante (a stampigliatura «vitalizio»).

I componenti le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine in servizio comandato in zona, sono equiparati ai Soci del CAI.

Ai Soci dei Sodalizi aderenti all’U.I.A.A. va applicato il trattamento di reciprocità.

I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di appartenenza, valida per l’anno in corso e regolarmente munita di fotografia.

Prezzi

Nei rifugi del Club Alpino non esiste obbligo di consumazione.

I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, dell’IVA, e di qualsiasi altra imposta e tassa. I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e di ambiente.

Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente, viveri propri, restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal Tariffario, per l’uso del posto a tavola all’interno del rifugio, quale contributo per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti. II supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento dei locali di riposo durante la stagione estiva è dovuto ogni qualvolta, in relazione a particolari condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento.

In caso di apertura invernale il Tariffario fissa l’aumento percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio continuo di riscaldamento di tutti i locali del rifugio. II Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con la indicazione delle somministrazioni e dei servizi forniti. Qualora venga proposto reclamo alla Sezione proprietaria od usuaria, dovrà essere allegato il predetto documento.

Telefono

Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, l’uso del telefono si intende limitato dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni.

Hanno, in ogni caso, precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e quelle di servizio per il rifugio.

II Gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa applicazione delle vigenti tariffe ufficiali e non può, per nessuna ragione, richiedere contributi aggiuntivi per detto servizio.

Per i rifugi dotati di apparecchio telefonico di emergenza, durante il periodo di chiusura, il Gestore/Custode dovrà assicurare un costante controllo, nel rispetto delle prescrizioni dell’operatore telefonico.

Libro dei visitatori

Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il Libro dei visitatori, indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva; se compie ascensioni od escursioni impegnative è obbligato a darne previo e preciso avviso al Gestore/Custode mediante opportuna scheda.

Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di soccorso.

Conservazione

La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle attrezzature in dotazione, con speciale riguardo a quelle incustodite, è affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del CAI ed alle regole della civile e corretta convivenza.

Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, un ricovero od un bivacco, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in particolare all’asporto dei rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura.

Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all’immobile, all’arredo od alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per impedirne l’aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al Gestore/Custode, all’Ispettore od alla Sezione di appartenenza, nonché a provvedere al risarcimento del danno.

 

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